Definizione
La Zona a Traffico Limitato (ZTL) è un’area del centro abitato in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono temporalmente limitati a determinate categorie di utenti e di veicoli, per ragioni di tutela dei beni culturali e ambientali, di sicurezza stradale, di salute pubblica o di ordinato assetto del territorio. La ZTL è istituita con provvedimento del sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 9, del codice della strada (d.lgs. 285/1992).
Fondamento normativo e istituzione
L’art. 7 CdS attribuisce ai Comuni il potere di regolamentare la circolazione nel centro abitato, consentendo loro di delimitare “zone a traffico limitato”. Il regolamento di esecuzione (d.P.R. 495/1992) specifica modalità di segnaletica e di indicazione delle fasce orarie. L’istituzione avviene con ordinanza sindacale o delibera di giunta, previa individuazione di un regolamento comunale che disciplini categorie di accesso, permessi, deroghe e modalità di controllo.
Categorie di accesso e permessi
L’accesso alla ZTL è di regola riservato a: residenti e domiciliati nell’area; veicoli di servizio pubblico (forze dell’ordine, soccorso, trasporto pubblico); veicoli al servizio di disabili muniti di contrassegno; titolari di permessi temporanei (carico-scarico, cantieri, trasporti specifici); veicoli a basse emissioni, secondo la disciplina regolamentare comunale. I residenti hanno diritto, secondo consolidata giurisprudenza, al parcheggio gratuito e senza limiti di tempo nella ZTL in cui risiedono.
Controllo elettronico e varchi
Il controllo degli accessi avviene tipicamente mediante varchi elettronici dotati di telecamere omologate per la lettura automatica delle targhe (c.d. sistemi di plate recognition). L’utilizzo di tali dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni è disciplinato dal d.P.R. 250/1999, che richiede specifica autorizzazione del Ministero dei Trasporti e garanzie tecniche di affidabilità. Il trattamento dei dati personali delle targhe è soggetto al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al Codice privacy.
Sanzioni e contenzioso
La violazione della disciplina della ZTL è sanzionata in via amministrativa ai sensi dell’art. 7, commi 13 e 14, CdS, con sanzione pecuniaria e, in caso di reiterazione, con misure accessorie. In caso di plurimi accessi nell’arco di una stessa giornata o di un periodo ristretto, si discute sull’applicabilità dell’istituto della continuazione o dell’unicità della condotta: la giurisprudenza maggioritaria esclude il cumulo giuridico e ritiene applicabile una sanzione per ciascuna violazione autonoma. L’opposizione alle sanzioni è proposta al Giudice di pace (artt. 7 e 7 e 22 l. 689/1981, art. 204-bis CdS).
Profili urbanistici e ambientali
La ZTL si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di mobilità sostenibile e di tutela della qualità dell’aria. Si connette con le zone a basse emissioni (LEZ) e con le misure di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti previste dai Piani di Azione per la Qualità dell’Aria regionali. Le relative ordinanze sono sindacabili dinanzi al giudice amministrativo per eccesso di potere, difetto di istruttoria o violazione del principio di proporzionalità.
Giurisprudenza modenese
- I residenti nella ZTL hanno diritto al parcheggio gratuito e senza limiti di tempo
- Violazione reiterata della ZTL: tante multe quante sono le trasgressioni?
- Le auto elettriche possono accedere incondizionatamente alla ZTL senza necessità di alcuna comunicazione al Comune
- Plurimi accessi alla ZTL: si applica l’istituto della continuazione con i conseguenti benefici in termini di sanzione?
- Violazione reiterata della ZTL: tante multe quante sono le trasgressioni
- Il mancato rinnovo del permesso ZTL (in assenza di avviso del Comune)