Definizione
La riassunzione è l’atto processuale con cui una delle parti richiede la prosecuzione del giudizio dopo che questo sia stato interrotto, sospeso o sia cessata la cancellazione dal ruolo, ovvero dopo una pronuncia di incompetenza o di declinatoria della giurisdizione. La riassunzione consente la continuazione del medesimo giudizio senza dar luogo a un nuovo processo, preservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Disciplina normativa
L’art. 302 c.p.c. disciplina la riassunzione del processo interrotto: quando il processo è stato interrotto, il giudice fissa un’udienza e dispone che ne sia data comunicazione alle parti, le quali possono riassumere il giudizio. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione entro il termine perentorio stabilito, ovvero entro tre mesi dall’interruzione quando il giudice non abbia fissato un termine, il processo si estingue.
L’art. 303 c.p.c. regola le forme della riassunzione, che si effettua mediante ricorso al giudice istruttore o al giudice collegiale davanti al quale pendeva il processo. Il ricorso contiene gli elementi indicati nell’art. 125 c.p.c. e deve essere notificato alle altre parti entro il termine fissato dal giudice o dalla legge.
L’art. 305 c.p.c. impone la riassunzione a pena di estinzione nel caso di interruzione: la parte che ha interesse alla prosecuzione deve procedere alla riassunzione nei termini prescritti, altrimenti il processo si estingue ai sensi dell’art. 307 c.p.c. L’art. 307 c.p.c. disciplina l’estinzione del processo per inattività delle parti, prevedendo la riassunzione entro tre mesi dalla sospensione o dall’interruzione a seconda delle ipotesi.
L’art. 50 c.p.c. disciplina la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente: quando una sentenza dichiara l’incompetenza del giudice adito e indica il giudice competente, la causa deve essere riassunta davanti a quest’ultimo nel termine perentorio fissato dalla sentenza o, in mancanza, entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza. La riassunzione tempestiva conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Nel giudizio di appello, l’art. 392 c.p.c. prevede la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio: la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione.
Aspetti processuali
Il termine per la riassunzione ha natura perentoria: il suo decorso determina l’estinzione del processo. La decorrenza del termine varia: dall’interruzione (art. 305 c.p.c.), dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di incompetenza (art. 50 c.p.c.), dalla comunicazione della sentenza di cassazione (art. 392 c.p.c.). La riassunzione deve essere notificata a tutte le parti originarie e, in caso di morte, ai successori o al curatore dell’eredità giacente. In caso di omessa o tardiva riassunzione, il processo si estingue, ma la domanda conserva i propri effetti sostanziali (come l’interruzione della prescrizione) per il tempo in cui è rimasta pendente.
Giurisprudenza modenese
- Il termine breve per l’impugnazione della decisione sulla competenza non è condizionato dal termine per la riassunzione
- La riassunzione parziale del processo
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione
- L’estinzione del processo per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio
- La riassunzione e prosecuzione del processo di esecuzione sospeso per divisione
- Riassunzione a seguito di interruzione del processo per fallimento di una parte: se questa non si costituisce nuovamente, le sue domande si intendono abbandonate
- La mancata riassunzione del processo nei confronti di una delle parti
- Interruzione del processo per morte della parte e riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi: l’onere della prova a carico del chiamato all’eredità citato in causa
- Riassunzione del processo interrotto per morte della parte notificata agli eredi impersonalmente e collettivamente: la costituzione del convenuto comporta accettazione dell’eredità?
- Interruzione del processo per morte della parte: la riassunzione è fatta nei confronti dei chiamati alla successione, i quali hanno l’onere di provare di non avere accettato l’eredità
- [Appello Bologna] Estinzione del processo di appello – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Decorrenza del termine per la riassunzione
- Riassunzione del processo – Notifica dell’atto – Corretta esecuzione nei confronti del difensore costituito – Irrilevanza dell’ordine di rinnovazione inadempiuto
- Riassunzione dopo declaratoria di incompetenza – Radicamento del contraddittorio – Sufficienza della notifica al difensore del giudizio declinato
- [importante] Riassunzione dopo declaratoria di incompetenza – Applicazione del rito Cartabia
- Riassunzione dinanzi agli arbitri – Applicabilità del termine ex art. 50 c.p.c.
- Decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente – Riassunzione e decisione di merito
- Riassunzione del processo interrotto — Notifica collettiva agli eredi e prosecuzione individuale nei confronti di ciascuno
- Estinzione del giudizio per mancata riassunzione — Rilevabilità d’ufficio — Irrilevanza del provvedimento dichiarativo del giudice
- Riassunzione del processo dopo interruzione — Notifica collettiva e impersonale agli eredi
- Riassunzione del giudizio — Validità della comparsa di riassunzione per relationem