Riassunzione

Apr 13, 2026

Definizione

La riassunzione è l’atto processuale con cui una delle parti richiede la prosecuzione del giudizio dopo che questo sia stato interrotto, sospeso o sia cessata la cancellazione dal ruolo, ovvero dopo una pronuncia di incompetenza o di declinatoria della giurisdizione. La riassunzione consente la continuazione del medesimo giudizio senza dar luogo a un nuovo processo, preservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Disciplina normativa

L’art. 302 c.p.c. disciplina la riassunzione del processo interrotto: quando il processo è stato interrotto, il giudice fissa un’udienza e dispone che ne sia data comunicazione alle parti, le quali possono riassumere il giudizio. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione entro il termine perentorio stabilito, ovvero entro tre mesi dall’interruzione quando il giudice non abbia fissato un termine, il processo si estingue.

L’art. 303 c.p.c. regola le forme della riassunzione, che si effettua mediante ricorso al giudice istruttore o al giudice collegiale davanti al quale pendeva il processo. Il ricorso contiene gli elementi indicati nell’art. 125 c.p.c. e deve essere notificato alle altre parti entro il termine fissato dal giudice o dalla legge.

L’art. 305 c.p.c. impone la riassunzione a pena di estinzione nel caso di interruzione: la parte che ha interesse alla prosecuzione deve procedere alla riassunzione nei termini prescritti, altrimenti il processo si estingue ai sensi dell’art. 307 c.p.c. L’art. 307 c.p.c. disciplina l’estinzione del processo per inattività delle parti, prevedendo la riassunzione entro tre mesi dalla sospensione o dall’interruzione a seconda delle ipotesi.

L’art. 50 c.p.c. disciplina la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente: quando una sentenza dichiara l’incompetenza del giudice adito e indica il giudice competente, la causa deve essere riassunta davanti a quest’ultimo nel termine perentorio fissato dalla sentenza o, in mancanza, entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza. La riassunzione tempestiva conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Nel giudizio di appello, l’art. 392 c.p.c. prevede la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio: la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione.

Aspetti processuali

Il termine per la riassunzione ha natura perentoria: il suo decorso determina l’estinzione del processo. La decorrenza del termine varia: dall’interruzione (art. 305 c.p.c.), dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di incompetenza (art. 50 c.p.c.), dalla comunicazione della sentenza di cassazione (art. 392 c.p.c.). La riassunzione deve essere notificata a tutte le parti originarie e, in caso di morte, ai successori o al curatore dell’eredità giacente. In caso di omessa o tardiva riassunzione, il processo si estingue, ma la domanda conserva i propri effetti sostanziali (come l’interruzione della prescrizione) per il tempo in cui è rimasta pendente.

Giurisprudenza modenese