Non sequitur

Apr 17, 2026

Non sequitur (lett. “non segue”, “non consegue”) indica il vizio logico dell’argomentazione in cui la conclusione non discende logicamente dalle premesse addotte a suo fondamento.

Nel diritto processuale, il non sequitur rileva nel controllo della motivazione della sentenza: una motivazione viziata da non sequitur è apparente o insufficiente perché le conclusioni del giudice non sono logicamente sorrette dalle premesse in fatto e in diritto. Il vizio motivazionale può costituire motivo di impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → (art. 360, n. 5, c.p.c.). Nella logica giuridica, il non sequitur comprende le fallacie argomentative in cui la conclusione è priva di nesso logico con le premesse.

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