De residuo (lett. “del residuo”) indica ciò che riguarda la parte residua, quanto rimane dopo una determinata operazione giuridica o patrimoniale.
L’espressione ricorre in molteplici contesti: nella donazione, si parla di fedecommesso de residuo per indicare la disposizione con cui il testatore attribuisce ad un primo beneficiario l’intero patrimonio, con l’obbligo di conservare e restituire a un secondo beneficiario quanto residua alla morte del primo (istituto ora vietato, salvo le ipotesi di cui all’art. 692 c.c.); nelle procedure concorsuali, il de residuo indica la ripartizione dell’attivo rimasto dopo il soddisfacimento dei crediti privilegiati; nel diritto societario, il diritto de residuo del socio è la pretesa sulla quota di liquidazione residua dopo il pagamento dei debiti sociali.