De plano

Apr 16, 2026

De plano (lett. “in piano”, “senza difficoltà”) indica una decisione o un provvedimento adottatoAdozioneIstituto giuridico che costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti non legati da vincolo biologico (l. 184/1983 per i minori; artt. 291-314 c.c. per i maggiorenni).Leggi il lemma completo → senza particolari formalità, senza necessità di istruttoriaIstruttoriaFase del processo dedicata alla raccolta delle prove (artt. 183 ss. c.p.c.). Caratterizzata da termini perentori e preclusioni, con poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro.Leggi il lemma completo → o di contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo →, sulla base della mera evidenza degli atti.

Nel linguaggio processuale, il provvedimento reso de plano è quello che il giudice emette senza udienzaUdienzaMomento processuale in cui le parti, i difensori e il giudice si riuniscono per il compimento delle attività previste dal codice di procedura civile, quali la trattazione, l’istruzione probatoria e la discussione della causa.Leggi il lemma completo →, senza discussione orale e senza contraddittorio delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, sulla sola base della documentazione in atti. Tipico esempio è il decreto ingiuntivoDecreto ingiuntivoProvvedimento monitorio di ingiunzione di pagamento o consegna: presupposti, prova scritta, provvisoria esecuzione, opposizione ordinaria e tardiva, efficacia di giudicato.Leggi il lemma completo → (art. 633 c.p.c.), emesso de planoinaudita altera parte — sulla base delle proveProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → documentali allegate dal ricorrenteAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo →. Anche la dichiarazione di inammissibilitàInammissibilitàSanzione processuale che preclude l'esame nel merito di una domanda o impugnazione proposta in violazione di requisiti formali o temporali.Leggi il lemma completo → del ricorso per cassazioneRicorso per cassazioneMezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, per i motivi tassativi previsti dalla legge.Leggi il lemma completo → può avvenire de plano in camera di consiglio (art. 380-bis c.p.c.). L’espressione è utilizzata anche in senso lato per indicare ciò che è pacifico e non controverso.

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