Boni mores (lett. “buoni costumi”) designa l’insieme dei principi etico-sociali che, in un determinato momento storico, costituiscono il fondamento della convivenza civile e il limite inderogabile dell’autonomia privata.
Nel codice civile, il buon costume opera come limite alla validità del contratto: è nullo il contratto la cui causa sia contraria al buon costume (art. 1343 c.c.) e sono nulle le condizioni illecite perché contrarie ai boni mores (art. 1354 c.c.). La prestazione eseguita in adempimento di un’obbligazione contraria al buon costume non può essere ripetuta: in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis (art. 2035 c.c.). Il concetto, pur nella sua storicità, comprende la morale sessuale, la dignità della persona e i principi fondamentali di lealtà nei rapporti sociali, ed è più ristretto dell’ordine pubblico.