Affectio maritalis

Apr 16, 2026

Affectio maritalis (o affectio coniugalis) designa la volontà reciproca dei coniugi di vivere come marito e moglie, instaurando e mantenendo una piena comunione di vita materiale e spirituale.

Elemento soggettivo essenziale del vincolo matrimoniale, l’affectio maritalis si distingue dal mero consenso iniziale alle nozze: mentre il consenso è requisito per la validità del matrimonio (art. 107 c.c.), l’affectio deve persistere nel corso del rapporto coniugale. La sua definitiva cessazione — intesa come venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi — costituisce il presupposto per la pronuncia di separazione personale (art. 151 c.c.) e può rilevare ai fini dell’intollerabilità della convivenza.