Il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della Legge n. 311/2004. A seguito della modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2016, la nullità per mancata registrazione non è più assoluta bensì relativa, configurandosi come nullità testuale sopravvenuta in conseguenza della mancanza di un requisito di validità extra-formale; nondimeno, da un contratto nullo non può sorgere alcuna obbligazione in capo alle parti e pertanto nessun inadempimento può essere attribuito a parte convenuta. La domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., formulata tardivamente per la prima volta in sede di memoria autorizzata, non può trovare accoglimento in quanto la norma tutela l’affidamento delle parti circa la conclusione del contratto, e non è ravvisabile alcuna inadempienza ad obblighi specifici assunti a titolo preliminare ove il contratto stesso sia configurabile come mera “bozza” priva di efficacia vincolante.
Corte di Appello di Bologna (pres. rel. Fiore), sentenza n. 671 dell’11 aprile 2025