Le spese che la parte può chiedere con l’ingiunzione di pagamento ex art. 614 cpc, da parte dell’Ufficio Giudiziario avanti al quale è stata avviata l’esecuzione forzata, siano tutte quelle anticipate in fase esecutiva, ivi comprese quelle di rappresentanza tecnica. Tutt’altra fattispecie, invece, quella disciplinata dall’art. 310 cpc u.c., secondo “le spese del processo estinto stanno a carico della parte che le ha anticipate”, che si riferisce appunto all’estinzione del processo, per rinuncia agli atti (art. 306 cpc) o per inattività delle (...)
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