I fatti -estintivi o modificativi- sopravvenuti ai provvedimenti provvisori presidenziali di separazione o divorzio


I fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si verificano posteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie provvedimenti presidenziali, dotati dall’efficacia prevista dall’art. 189 disp.att.cpc) devono essere fatti valere ed accertati mediante le menzionate procedure e restano altrimenti non deducibili in altri procedimenti nei quali non sono s [...]

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