Usufrutto

Apr 12, 2026

Definizione

L’usufrutto è il diritto reale di godimento che attribuisce al titolare (usufruttuario) il diritto di godere della cosa altrui, traendone ogni utilità che questa può dare, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica (art. 981 c.c.). Il proprietario della cosa gravata da usufrutto è detto nudo proprietario.

Disciplina normativa

L’usufrutto è disciplinato dagli art. 978, art. 979, art. 980, art. 981, art. 982, art. 983, art. 984, art. 985, art. 986, art. 987, art. 988, art. 989, art. 990, art. 991, art. 992, art. 993, art. 994, art. 995, art. 996, art. 997, art. 998, art. 999, art. 1000, art. 1001, art. 1002, art. 1003, art. 1004, art. 1005, art. 1006, art. 1007, art. 1008, art. 1009, art. 1010, art. 1011, art. 1012, art. 1013, art. 1014, art. 1015, art. 1016, art. 1017, art. 1018, art. 1019 e art. 1020 c.c.

Caratteri essenziali

Costituzione. L’usufrutto si può costituire per legge, per volontà dell’uomo e per usucapione (art. 978 c.c.). L’usufrutto legale più rilevante è quello dei genitori sui beni del figlio minore (art. 324 c.c.). La costituzione per volontà dell’uomo avviene mediante contratto o testamento; se ha ad oggetto beni immobili, richiede la forma scritta e la trascrizione (art. 1350 e art. 2643 c.c.).

Durata. L’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 c.c.). Se costituito a favore di una persona giuridica, non può durare più di trent’anni. Non è trasmissibile per causa di morte: alla morte dell’usufruttuario, il nudo proprietario riacquista la piena proprietà (consolidazione).

Obblighi dell’usufruttuario. L’usufruttuario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa (art. 1001 c.c.), fare l’inventario dei beni e prestare idonea garanzia (art. 1002 c.c.), sostenere le spese e gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria (art. 1004 c.c.) e restituire la cosa al termine dell’usufrutto nello stato in cui si trova (art. 1001 c.c.).

Diritti dell’usufruttuario. L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa (art. 982 c.c.), di farne propri i frutti naturali e civili (art. 984 c.c.), di cedere il proprio diritto (art. 980 c.c.), di dare in locazione le cose che formano oggetto di usufrutto (art. 999 c.c.) e di apportare miglioramenti, purché non ne muti la destinazione economica.

Riparazioni. Le riparazioni ordinarie sono a carico dell’usufruttuario (art. 1004 c.c.); le riparazioni straordinarie gravano sul proprietario (art. 1005 c.c.).

Quasi usufrutto

Se l’usufrutto ha ad oggetto cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di restituirne il tantundem, cioè altrettante della stessa specie e qualità, o il valore al tempo in cui finisce l’usufrutto (art. 995 c.c.). Si parla in questo caso di quasi usufrutto.

Estinzione

L’usufrutto si estingue per scadenza del termine, per morte dell’usufruttuario, per prescrizione estintiva ventennale per non uso, per consolidazione (riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà nella stessa persona), per totale perimento della cosa, per abuso dell’usufruttuario, e per rinunzia (art. 1014 c.c.).

Giurisprudenza modenese