Definizione
L’udienza è il momento processuale in cui le parti, i loro difensori e il giudice si riuniscono dinanzi all’autorità giudiziaria per il compimento delle attività processuali previste dalla legge. Costituisce il fulcro del processo civile, in quanto è nella sede dell’udienza che si realizzano il contraddittorio, l’istruzione probatoria e la discussione della causa.
Disciplina normativa
La disciplina generale dell’udienza nel processo civile è contenuta nel Libro I, Titolo VI del codice di procedura civile. In particolare, l’art. 127 c.p.c. stabilisce la direzione dell’udienza da parte del giudice; l’art. 128 c.p.c. sancisce il principio di pubblicità dell’udienza; l’art. 129 c.p.c. disciplina il potere del giudice di mantenere l’ordine; l’art. 130 c.p.c. regola il processo verbale d’udienza.
Con riferimento al rito ordinario di cognizione, assumono rilievo: l’art. 183 c.p.c. (prima udienza di comparizione e trattazione), l’art. 187 c.p.c. (provvedimenti del giudice istruttore in udienza), l’art. 189 c.p.c. (rimessione della causa al collegio), l’art. 190 c.p.c. (comparse conclusionali e memorie). L’art. 281 s c.p.c. prevede la possibilità di decisione a seguito di trattazione orale.
La riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) ha introdotto l’art. 127 bis c.p.c., che consente la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, e l’art. 127 t c.p.c., che disciplina lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi.
Per il procedimento davanti al giudice di pace, rilevano gli art. 320 e art. 321 c.p.c.; per il rito del lavoro, gli art. 420 e art. 429 c.p.c.
Caratteri essenziali
- Oralità: l’udienza è il luogo privilegiato del contraddittorio orale tra le parti e il giudice, ai sensi dell’art. 180 c.p.c.
- Pubblicità: salvo i casi di legge (art. 128 c.p.c.), l’udienza è pubblica.
- Direzione del giudice: il giudice dirige l’udienza e regola la discussione (art. 127 c.p.c.).
- Verbalizzazione: le attività compiute in udienza sono documentate nel processo verbale (art. 130 c.p.c.).
- Modalità alternative: dopo la riforma Cartabia, l’udienza può svolgersi in presenza, mediante trattazione scritta (art. 127 bis c.p.c.) o con collegamento audiovisivo (art. 127 t c.p.c.).
Tipologie
Le principali tipologie di udienza nel processo civile sono: l’udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183 c.p.c.), l’udienza di assunzione dei mezzi di prova (art. 202 e art. 208 c.p.c.), l’udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 c.p.c.), l’udienza di discussione orale (art. 281 s c.p.c.) e l’udienza presidenziale nei procedimenti di separazione e divorzio.
Giurisprudenza modenese
- Domande nuove in corso di causa — Preclusione ex art. 183 comma 6 c.p.c.
- Produzioni documentali in sede di precisazione delle conclusioni — Inammissibilità in difetto di autorizzazione
- In prima udienza il GdP può concedere termine per dedurre le prove
- Udienza di P.C. e precisazione delle conclusioni mediante rinvio a quelle dell’atto introduttivo anziché a quelle (diverse) della prima memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
- L’omessa notifica di ricorso introduttivo e decreto fissazione udienza determina l’improcedibilità del giudizio
- Udienza per la pronuncia sull’ammissione dei mezzi di prova — Nullità per violazione del contraddittorio
- L’udienza sostituita dal deposito di note scritte è valida anche per la lettura del dispositivo
- Interruzione del processo — Dichiarazione dell’evento interruttivo mediante note scritte telematiche