Testamento

Apr 12, 2026

Definizione

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.). È un negozio giuridico unilaterale, personale e formale, che costituisce il principale strumento di successione a titolo particolare o universale per volontà del de cuius.

Disciplina normativa

Il testamento è disciplinato dagli art. 587, art. 588, art. 589, art. 590, art. 591, art. 592, art. 593, art. 594, art. 595, art. 596, art. 597, art. 598, art. 599, art. 600, art. 601, art. 602, art. 603, art. 604, art. 605, art. 606, art. 607 e art. 608 c.c. (disposizioni generali e capacità), dagli art. 601, art. 602, art. 603, art. 604, art. 605, art. 606, art. 607 e art. 608 c.c. (forme dei testamenti ordinari) e dagli art. 609, art. 610, art. 611, art. 612, art. 613, art. 614, art. 615, art. 616, art. 617, art. 618, art. 619, art. 620, art. 621, art. 622 e art. 623 c.c. (testamenti speciali e pubblicazione).

Caratteri essenziali

Personalità. Il testamento è un atto personalissimo: non può essere fatto per mezzo di rappresentante (art. 591 c.c.). Non si può fare testamento congiuntivo, ossia nello stesso atto con altra persona, né reciproco (art. 589 c.c.).

Revocabilità. Il testamento è essenzialmente revocabile: ogni clausola o condizione contraria è nulla (art. 679 c.c.). La revocazione può essere espressa, mediante un nuovo testamento o un atto ricevuto da notaio (art. 680 c.c.), oppure tacita, quando un testamento posteriore contiene disposizioni incompatibili con quelle del precedente (art. 682 c.c.).

Capacità di testare. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge (art. 591 c.c.). Sono incapaci di testare i minori di età, gli interdetti per infermità di mente e quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere al momento in cui fecero testamento.

Forme del testamento

Testamento olografo. È la forma più semplice: deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 c.c.). La mancanza dell’autografia, della data o della sottoscrizione ne determina la nullità.

Testamento per atto di notaio. Può assumere la forma del testamento pubblico o del testamento segreto. Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni (art. 603 c.c.). Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo e viene consegnato al notaio in plico sigillato (art. 604 c.c.).

Testamenti speciali. In circostanze eccezionali (malattie contagiose, calamità, navigazione) sono ammesse forme semplificate che perdono efficacia dopo un breve termine dalla cessazione della causa che ha impedito il ricorso alle forme ordinarie (art. 609, art. 610, art. 611, art. 612, art. 613, art. 614, art. 615, art. 616, art. 617 e art. 618 c.c.).

Contenuto del testamento

Il testamento può contenere disposizioni patrimoniali (istituzione di erede, legati) e non patrimoniali (riconoscimento di figlio, designazione del tutore). L’istituzione di erede è la disposizione con la quale il testatore attribuisce a uno o più soggetti l’universalità dei beni o una quota di essi (art. 588 c.c.). Il legato è la disposizione a titolo particolare con cui il testatore attribuisce diritti determinati.

Nullità e annullabilità

Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel testamento olografo, o quando manca la redazione per iscritto da parte del notaio o la sottoscrizione del testatore nel testamento pubblico (art. 606 c.c.). Negli altri casi di difetto di forma il testamento è annullabile. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (art. 606 c.c.).

Giurisprudenza modenese