Definizione
La simulazione è l’istituto in forza del quale le parti pongono in essere un contratto (o un atto unilaterale destinato a una persona determinata) con l’intesa che esso non debba produrre effetti tra loro, in tutto o in parte (artt. 1414-1417 c.c.). La simulazione presuppone un accordo simulatorio tra le parti, diretto a creare un’apparenza contrattuale divergente dalla reale volontà dei contraenti, al fine di rendere opponibile ai terzi una situazione giuridica diversa da quella effettiva.
Disciplina normativa
La simulazione è disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c. Si distingue in simulazione assoluta, quando le parti convengono che il contratto non debba produrre alcun effetto, e simulazione relativa, quando le parti convengono che tra loro debba avere effetto un contratto diverso da quello apparente (c.d. contratto dissimulato), secondo quanto previsto dall’art. 1414 c.c.
Nella simulazione relativa, il contratto dissimulato produce effetto tra le parti, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma (art. 1414, comma 2, c.c.). Il contratto simulato non produce effetto tra le parti (art. 1414, comma 1, c.c.).
La simulazione può riguardare anche la persona di uno dei contraenti (c.d. interposizione fittizia): il contratto produce effetto tra i contraenti reali, ossia tra il soggetto interponente e il terzo contraente (art. 1414, comma 2, c.c.).
Nei confronti dei terzi, la simulazione non è opponibile ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione (art. 1415 c.c.). I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti; i creditori del simulato acquirente non possono far valere la simulazione in danno dei creditori del simulato alienante che abbiano compiuto atti di esecuzione sul bene (art. 1416 c.c.).
Prova della simulazione
La prova della simulazione tra le parti è soggetta a limiti rigorosi: tra le parti, la simulazione può essere provata solo mediante controdichiarazione scritta, e non è ammessa la prova testimoniale, salvo che la domanda sia proposta da creditori o da terzi e salvo che sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.). I terzi e i creditori possono invece provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioni.
Aspetti processuali
L’azione di simulazione è imprescrittibile in quanto azione di mero accertamento della realtà del rapporto giuridico, fatta salva la prescrizione delle eventuali azioni restitutorie conseguenti all’accertamento della simulazione. L’azione può essere esercitata dalle parti, dai terzi interessati e dai creditori. La legittimazione attiva spetta anche all’erede del simulato alienante. La domanda di simulazione va trascritta quando ha ad oggetto contratti relativi a beni immobili, ai fini della opponibilità ai terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente.
Giurisprudenza modenese
- La forma del contratto simulato avente ad oggetto immobili
- L’interposizione fittizia e reale di persona
- La simulazione si compone di due contratti
- Simulazione per interposizione fittizia di persone: caratteristiche della controdichiarazione
- I terzi possono provare la simulazione anche per testi e presunzioni
- Revocatoria e simulazione hanno elementi costitutivi differenti
- La c.d. interposizione fittizia
- Prima dell’apertura della successione, il futuro erede può esperire l’azione di simulazione delle donazioni fatte dal futuro de cuius?
- Simulazione relativa soggettiva — Necessità dell’accordo simulatorio trilaterale e della prova scritta proveniente anche dal terzo contraente