Definizione

La risoluzione del contratto è il rimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive in conseguenza di una causa sopravvenuta alla stipulazione, quale l’inadempimento di una delle parti (art. 1453 c.c.), l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.) o l’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.).

Disciplina normativa

La risoluzione del contratto è disciplinata dagli art. 1453, art. 1454, art. 1455, art. 1456, art. 1457, art. 1458, art. 1459, art. 1460, art. 1461 e art. 1462 c.c. (risoluzione per inadempimento), dagli art. 1463, art. 1464, art. 1465 e art. 1466 c.c. (risoluzione per impossibilità sopravvenuta) e dagli art. 1467, art. 1468 e art. 1469 c.c. (risoluzione per eccessiva onerosità).

Risoluzione per inadempimento

Azione giudiziale. Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Gravità dell’inadempimento. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra (art. 1455 c.c.).

Diffida ad adempiere. La parte adempiente può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risoluto (art. 1454 c.c.). Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che per la natura del contratto o secondo gli usi un termine minore appaia congruo.

Clausola risolutiva espressa. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.).

Termine essenziale. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo che entro tre giorni dalla scadenza del termine non comunichi di voler esigere ugualmente la prestazione, non può più richiedere l’adempimento e il contratto è risoluto di diritto (art. 1457 c.c.).

Eccezione di inadempimento. Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (art. 1460 c.c.).

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto (art. 1463 c.c.). In caso di impossibilità parziale, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale (art. 1464 c.c.).

Risoluzione per eccessiva onerosità

Se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto (art. 1467 c.c.). La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, per i quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.). La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

Giurisprudenza modenese