Definizione
Il retratto successorio è il diritto potestativo attribuito ai coeredi di riscattare, dai terzi acquirenti, la quota ereditaria o parte di essa che uno dei coeredi abbia alienato a un estraneo prima della divisione, subentrando nel contratto di alienazione al prezzo pattuito. L’istituto è disciplinato dall’art. 732 c.c. e mira a preservare il carattere familiare della comunione ereditaria, impedendo l’ingresso di estranei nella comunione prima che sia effettuata la divisione dei beni.
Presupposti
Presupposti del retratto sono: l’esistenza di una comunione ereditaria; l’alienazione da parte di uno dei coeredi della propria quota (o di parte di essa) a un soggetto estraneo alla comunione, a titolo oneroso; la mancata proposta di prelazione agli altri coeredi, ai quali l’art. 732, c. 1, c.c. riconosce espressamente il diritto di essere preferiti a parità di condizioni. Il coerede alienante deve notificare l’accordo di alienazione agli altri coeredi, i quali hanno due mesi per esercitare la prelazione. Se l’alienazione avviene senza denuntiatio, scatta il diritto di retratto.
Esercizio
Il retratto si esercita mediante dichiarazione unilaterale recettizia del coerede retraente nei confronti del terzo acquirente, accompagnata dall’offerta reale del prezzo pagato o, in caso di contestazione, dal deposito della somma. L’esercizio ha effetto sostitutivo: il retraente subentra nella posizione contrattuale del terzo acquirente, acquisendo la quota alle medesime condizioni. Non è richiesta forma particolare, purché la volontà di retrarre sia manifestata in modo univoco e tempestivo.
Termine
Il diritto di retratto va esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 732, c. 2, c.c., modificato dalla l. 14 maggio 1981, n. 219: tre anni dalla trascrizione dell’atto di alienazione della quota (o dall’avvenuta conoscenza in mancanza di trascrizione). La decorrenza del termine presuppone la pubblicità legale dell’atto; in difetto, il diritto non si estingue per inerzia.
Limiti ed esclusioni
Il retratto non opera in caso di alienazione a un altro coerede, perché non vi è ingresso di estranei nella comunione. Non si applica alle alienazioni a titolo gratuito (donazioni), né alle alienazioni compiute dopo la divisione. Il retratto è escluso altresì quando riguardi singoli beni determinati e non la quota ereditaria complessiva: la giurisprudenza richiede che l’oggetto dell’alienazione sia la porzione ideale del coerede sull’intera massa ereditaria o una frazione di essa.
Effetti
Con l’esercizio del retratto il retraente diviene parte del contratto di alienazione, retroattivamente o con efficacia ex nunc a seconda della ricostruzione teorica. Egli è tenuto a rimborsare al terzo il prezzo pagato e le spese dell’atto; il terzo ha diritto alla ripetizione delle somme corrisposte. La quota acquistata per retratto confluisce nel patrimonio del retraente con gli stessi effetti dell’acquisto originario.