Definizione
La rescissione è il rimedio previsto dalla legge a tutela della parte che ha concluso un contratto a condizioni inique, determinata dallo stato di pericolo in cui versava o dallo stato di bisogno di cui la controparte ha approfittato (artt. 1447-1452 c.c.). La rescissione mira a eliminare gli effetti di un contratto viziato da un grave squilibrio tra le prestazioni, riconducibile a una situazione soggettiva di debolezza di una delle parti al momento della stipulazione.
Disciplina normativa
La rescissione è disciplinata dagli artt. 1447-1452 c.c. Il codice prevede due ipotesi distinte: la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.) e la rescissione del contratto concluso in stato di bisogno (c.d. azione generale di rescissione per lesione, art. 1448 c.c.).
Nel caso del contratto concluso in stato di pericolo, la parte che ha assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può domandare la rescissione del contratto (art. 1447, comma 1, c.c.). Il giudice, nel pronunciare la rescissione, può assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata (art. 1447, comma 2, c.c.).
Nel caso del contratto concluso in stato di bisogno, se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte di cui l’altra ha approfittato, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto (art. 1448, comma 1, c.c.). L’azione è ammessa solo quando la lesione eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (c.d. lesione ultra dimidium, art. 1448, comma 2, c.c.). La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta (art. 1448, comma 3, c.c.).
La parte contro la quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (art. 1450 c.c.). Il contratto rescindibile non può essere convalidato (art. 1451 c.c.). La rescissione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (art. 1452 c.c.).
Aspetti processuali
L’azione di rescissione si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449 c.c.), salvo che il fatto costituisca reato, nel qual caso si applica il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato stesso. L’onere della prova grava sull’attore, il quale deve dimostrare: lo stato di pericolo o di bisogno al momento della conclusione del contratto, la conoscenza di tale stato da parte della controparte (o l’approfittamento nel caso dell’art. 1448 c.c.) e l’iniquità delle condizioni contrattuali. La rescissione non è pronunciabile per i contratti aleatori (art. 1448, comma 4, c.c.).
Giurisprudenza modenese
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