Definizione
Il reclamo è il mezzo di impugnazione previsto dall’ordinamento processuale civile avverso provvedimenti emessi in forma di ordinanza o di decreto, ovvero avverso provvedimenti pronunciati in particolari procedimenti (camerali, esecutivi, concorsuali, di volontaria giurisdizione). A differenza dell’appello, che costituisce il mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze, il reclamo si caratterizza per la sua struttura più snella e per l’assenza, di regola, dell’effetto devolutivo pieno.
Disciplina normativa
Il reclamo è previsto in diverse sedi normative. L’art. 669 terdecies c.p.c. disciplina il reclamo avverso i provvedimenti cautelari: il provvedimento con il quale il giudice provvede sulla domanda cautelare è reclamabile davanti al tribunale in composizione collegiale (o alla corte d’appello se il provvedimento è stato pronunciato dal tribunale collegiale) entro quindici giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione.
L’art. 739 c.p.c. prevede il reclamo avverso i decreti pronunciati dal giudice tutelare e dal tribunale in camera di consiglio, da proporsi rispettivamente al tribunale e alla corte d’appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Nel processo esecutivo, l’art. 630 c.p.c. prevede il reclamo al giudice dell’esecuzione avverso gli atti del professionista delegato. L’art. 591 ter c.p.c. consente alle parti e agli interessati di proporre reclamo al giudice dell’esecuzione contro gli atti del delegato alle operazioni di vendita.
Nel diritto della crisi d’impresa, l’art. 51 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, da proporsi alla corte d’appello. L’art. 124 CCII prevede il reclamo avverso i decreti del giudice delegato.
Nel diritto di famiglia, il reclamo alla corte d’appello è il mezzo ordinario di impugnazione avverso i provvedimenti del tribunale in materia di separazione, divorzio, responsabilità genitoriale e protezione dei minori (art. 473 bis.29 c.p.c.).
Aspetti processuali
Il reclamo si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Il termine per la proposizione varia a seconda della tipologia del provvedimento reclamato. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che il giudice del reclamo disponga diversamente. La decisione sul reclamo è generalmente pronunciata con ordinanza non ulteriormente reclamabile, salvo il ricorso per cassazione nei casi previsti dalla legge.
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