Rappresentanza

Apr 13, 2026

Definizione

La rappresentanza è l’istituto giuridico in forza del quale un soggetto (rappresentante) ha il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti che si producono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo (artt. 1387-1399 c.c.). La rappresentanza consente al rappresentato di partecipare al traffico giuridico per il tramite di un altro soggetto, ampliando la possibilità di concludere affari e di essere presente in più rapporti contemporaneamente.

Disciplina normativa

La rappresentanza è disciplinata dagli artt. 1387-1399 c.c. Il potere di rappresentanza può avere fonte legale (rappresentanza legale) o volontaria (rappresentanza volontaria, conferita mediante procura). La procura è l’atto unilaterale con cui il rappresentato conferisce il potere di rappresentanza: essa non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.).

Il rappresentante deve agire in nome del rappresentato (c.d. spendita del nome o contemplatio domini): il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti di quest’ultimo (art. 1388 c.c.). In mancanza della spendita del nome, il contratto produce effetto tra il rappresentante e il terzo (c.d. rappresentanza indiretta o interposizione reale).

Il rappresentante è tenuto ad agire nell’interesse del rappresentato. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato è annullabile su domanda di quest’ultimo, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 1394 c.c.). È parimenti annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso (c.d. contratto con se stesso), salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente o che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto (art. 1395 c.c.).

La procura può essere generale o speciale, e può essere revocata dal rappresentato in qualsiasi momento, salvo che sia stata conferita anche nell’interesse del rappresentante o di terzi (c.d. procura in rem propriam). Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi che le abbiano senza colpa ignorate (art. 1396 c.c.).

Rappresentanza senza potere

Qualora il rappresentante agisca senza potere o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, il contratto non produce effetto nei confronti del rappresentato. Tuttavia, il rappresentato può ratificare il contratto con effetto retroattivo, fatti salvi i diritti dei terzi (art. 1399 c.c.). In mancanza di ratifica, il falsus procurator è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere senza colpa confidato nella validità del contratto (art. 1398 c.c.).

Aspetti processuali

Sul piano processuale, la rappresentanza rileva sia in ambito sostanziale sia processuale. La legittimazione ad agire o a resistere in giudizio spetta al rappresentato, salvo il potere del rappresentante di stare in giudizio in nome del rappresentato sulla base di procura alle liti. L’onere di provare l’esistenza e l’estensione del potere rappresentativo grava su chi invoca gli effetti dell’atto compiuto dal rappresentante. La ratifica del contratto concluso dal falsus procurator può intervenire anche in corso di causa.

Giurisprudenza modenese