Prescrizione

Apr 13, 2026

Definizione

La prescrizione è il modo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio degli stessi da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.). L’istituto risponde all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici: il protrarsi nel tempo dell’inerzia del titolare genera un legittimo affidamento nei terzi circa il definitivo abbandono del diritto. Sono imprescrittibili i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge, tra cui il diritto di proprietà (salve le azioni a tutela di essa) e l’azione di nullità del contratto.

Disciplina normativa

La prescrizione è disciplinata dagli artt. 2934-2963 c.c. Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Sono previsti termini più brevi per specifiche categorie di diritti: cinque anni per il risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947, comma 1, c.c.), per le annualità delle prestazioni periodiche (art. 2948 c.c.) e per i diritti derivanti dai rapporti societari (art. 2949 c.c.); un anno per i diritti derivanti dal contratto di trasporto e di spedizione (art. 2951 c.c.); due anni per il diritto al risarcimento del danno da circolazione di veicoli (art. 2947, comma 2, c.c.). Il diritto al risarcimento del danno derivante da reato si prescrive nello stesso termine previsto per il reato se più lungo di quello civilistico (art. 2947, comma 3, c.c.).

La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Essa è soggetta a sospensione nei casi tassativamente previsti dagli artt. 2941-2942 c.c. (ad esempio, tra coniugi, tra chi esercita la responsabilità genitoriale e i figli minori, tra tutore e minore) e a interruzione per effetto di atto di costituzione in mora, domanda giudiziale o riconoscimento del diritto da parte del debitore (artt. 2943-2945 c.c.). L’interruzione comporta che il termine ricomincia a decorrere per intero dal momento dell’atto interruttivo.

Le parti non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione, ma possono rinunciarvi dopo che si è compiuta (art. 2937 c.c.). Non è ammessa la modifica convenzionale dei termini di prescrizione (art. 2936 c.c.).

Prescrizione presuntiva

Gli artt. 2954-2961 c.c. disciplinano le prescrizioni presuntive, che si fondano sulla presunzione che determinati crediti di modesto importo, derivanti da rapporti della vita quotidiana, siano stati pagati nel breve periodo indicato dalla legge. La prescrizione presuntiva non estingue il diritto, ma fa sorgere una presunzione di pagamento superabile solo con il deferimento del giuramento decisorio o con la confessione giudiziale (art. 2960 c.c.).

Aspetti processuali

La prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, quale eccezione in senso stretto (art. 2938 c.c.). L’eccezione di prescrizione può essere sollevata nel corso del giudizio di primo grado, nei limiti delle preclusioni processuali previste dal codice di procedura civile. L’onere della prova del decorso del termine di prescrizione grava sulla parte che la eccepisce, mentre spetta al creditore provare l’eventuale causa di sospensione o di interruzione.

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