Definizione
Il precetto è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Si tratta di un atto preliminare e necessario all’esecuzione forzata, che ha la funzione di costituire in mora il debitore e di consentirgli un ultimo adempimento spontaneo prima dell’inizio della procedura esecutiva.
Disciplina normativa
La disciplina del precetto è contenuta negli artt. 479-481 c.p.c. Il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo (se avvenuta separatamente), la trascrizione integrale del titolo stesso (ove sia una scrittura privata autenticata o un atto ricevuto da notaio) e l’avvertimento che il debitore può proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Il precetto deve altresì contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (art. 480, comma 2, c.p.c.).
Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo e deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione (art. 481 c.p.c.).
Contenuto e requisiti formali
Il precetto, oltre agli elementi indicati dall’art. 480 c.p.c., deve recare la sottoscrizione della parte o del suo procuratore e l’indicazione della somma domandata, comprensiva degli interessi e delle spese del precetto stesso. In caso di esecuzione per consegna o rilascio, deve descrivere sommariamente i beni e indicare il luogo ove si trovano. Il precetto deve inoltre contenere l’avvertimento che il debitore può avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (ora confluita nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Opposizione al precetto
Il debitore che contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., prima che l’esecuzione sia iniziata, con citazione davanti al giudice competente. L’opposizione può riguardare l’an dell’esecuzione (inesistenza del diritto, estinzione dell’obbligo, impignorabilità dei beni) e consente al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo ove ricorrano gravi motivi (art. 615, comma 1, c.p.c.).
Perenzione del precetto
Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione (art. 481 c.p.c.). La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Decorso il termine, il creditore che intenda procedere ad esecuzione forzata dovrà notificare un nuovo precetto al debitore.
Giurisprudenza modenese
- Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni: il mancato rispetto del termine dilatorio per la notifica del precetto
- Nullità del precetto – Sanatoria per raggiungimento dello scopo
- Opposizione agli atti esecutivi – Elezione di domicilio nel precetto
- Foro dell’opposizione a precetto – Elezione di domicilio inefficace
- Opposizione a precetto – Inammissibilità per deduzione di fatti anteriori al titolo di formazione giudiziale
- Opposizione a precetto – Oggetto del giudizio e limiti di cognizione
- Opposizione all’esecuzione — Rinnovazione del precetto dopo estinzione della procedura esecutiva per vizio formale
- Opposizione a precetto fondato su assegno — Onere della prova dell’estinzione del debito cartolare
- Opposizione a precetto — Nullità per omessa considerazione dei pagamenti eseguiti dal debitore
- Verbale di mediazione — Alternatività tra trascrizione integrale nel precetto e notificazione separata del titolo esecutivo
- Precetto — Natura di atto stragiudiziale e sanatoria del difetto di procura alle liti