Precetto

Apr 12, 2026

Definizione

Il precetto è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Si tratta di un atto preliminare e necessario all’esecuzione forzata, che ha la funzione di costituire in mora il debitore e di consentirgli un ultimo adempimento spontaneo prima dell’inizio della procedura esecutiva.

Disciplina normativa

La disciplina del precetto è contenuta negli artt. 479-481 c.p.c. Il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo (se avvenuta separatamente), la trascrizione integrale del titolo stesso (ove sia una scrittura privata autenticata o un atto ricevuto da notaio) e l’avvertimento che il debitore può proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Il precetto deve altresì contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (art. 480, comma 2, c.p.c.).

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo e deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione (art. 481 c.p.c.).

Contenuto e requisiti formali

Il precetto, oltre agli elementi indicati dall’art. 480 c.p.c., deve recare la sottoscrizione della parte o del suo procuratore e l’indicazione della somma domandata, comprensiva degli interessi e delle spese del precetto stesso. In caso di esecuzione per consegna o rilascio, deve descrivere sommariamente i beni e indicare il luogo ove si trovano. Il precetto deve inoltre contenere l’avvertimento che il debitore può avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (ora confluita nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Opposizione al precetto

Il debitore che contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., prima che l’esecuzione sia iniziata, con citazione davanti al giudice competente. L’opposizione può riguardare l’an dell’esecuzione (inesistenza del diritto, estinzione dell’obbligo, impignorabilità dei beni) e consente al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo ove ricorrano gravi motivi (art. 615, comma 1, c.p.c.).

Perenzione del precetto

Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione (art. 481 c.p.c.). La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Decorso il termine, il creditore che intenda procedere ad esecuzione forzata dovrà notificare un nuovo precetto al debitore.

Giurisprudenza modenese