Mutuo

Apr 12, 2026

Definizione

Il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.). È un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa, e produce l’effetto di trasferire la proprietà al mutuatario.

Disciplina normativa

Il mutuo è disciplinato dagli art. 1813, art. 1814, art. 1815, art. 1816, art. 1817, art. 1818, art. 1819, art. 1820, art. 1821 e art. 1822 c.c. La disciplina codicistica è integrata dal D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) per il mutuo bancario e fondiario.

Caratteri essenziali

Realità. Il mutuo è un contratto reale: si perfeziona con la consegna (traditio) della cosa dal mutuante al mutuatario (art. 1813 c.c.). Prima della consegna, la promessa di mutuo obbliga il promittente secondo quanto previsto dall’art. 1822 c.c.

Trasferimento della proprietà. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (art. 1814 c.c.). Il mutuatario diventa proprietario del denaro o delle cose fungibili ricevute e ne sopporta il rischio di perimento.

Interessi. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante (art. 1815 c.c.). Il mutuo è dunque naturalmente oneroso. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.).

Termine per la restituzione. Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze (art. 1817 c.c.). Se è convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine è fissato ugualmente dal giudice.

Mutuo di scopo

Nel mutuo di scopo, il finanziamento è concesso per una finalità specifica concordata tra le parti (ad esempio, l’acquisto di un immobile o l’avviamento di un’attività). La destinazione delle somme a uno scopo determinato diventa elemento causale del contratto: il mancato rispetto della destinazione può costituire inadempimento e giustificare la risoluzione.

Mutuo fondiario

Il mutuo fondiario è una forma di credito a medio-lungo termine garantita da ipoteca di primo grado su immobili (art. 38 D.Lgs. 385/1993). Presenta caratteristiche peculiari: il finanziamento non può superare l’ottanta per cento del valore dell’immobile ipotecato, la banca può invocare la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando questo si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive (art. 40 D.Lgs. 385/1993).

Usura

La legge vieta la pattuizione di interessi usurari. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.). La determinazione del tasso soglia è effettuata periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base dei tassi medi rilevati dalla Banca d’Italia. La disciplina penale dell’usura è contenuta nell’art. 644 c.p.

Promessa di mutuo

Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (art. 1822 c.c.).

Giurisprudenza modenese