Definizione
Il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.). È un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa, e produce l’effetto di trasferire la proprietà al mutuatario.
Disciplina normativa
Il mutuo è disciplinato dagli art. 1813, art. 1814, art. 1815, art. 1816, art. 1817, art. 1818, art. 1819, art. 1820, art. 1821 e art. 1822 c.c. La disciplina codicistica è integrata dal D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) per il mutuo bancario e fondiario.
Caratteri essenziali
Realità. Il mutuo è un contratto reale: si perfeziona con la consegna (traditio) della cosa dal mutuante al mutuatario (art. 1813 c.c.). Prima della consegna, la promessa di mutuo obbliga il promittente secondo quanto previsto dall’art. 1822 c.c.
Trasferimento della proprietà. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (art. 1814 c.c.). Il mutuatario diventa proprietario del denaro o delle cose fungibili ricevute e ne sopporta il rischio di perimento.
Interessi. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante (art. 1815 c.c.). Il mutuo è dunque naturalmente oneroso. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.).
Termine per la restituzione. Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze (art. 1817 c.c.). Se è convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine è fissato ugualmente dal giudice.
Mutuo di scopo
Nel mutuo di scopo, il finanziamento è concesso per una finalità specifica concordata tra le parti (ad esempio, l’acquisto di un immobile o l’avviamento di un’attività). La destinazione delle somme a uno scopo determinato diventa elemento causale del contratto: il mancato rispetto della destinazione può costituire inadempimento e giustificare la risoluzione.
Mutuo fondiario
Il mutuo fondiario è una forma di credito a medio-lungo termine garantita da ipoteca di primo grado su immobili (art. 38 D.Lgs. 385/1993). Presenta caratteristiche peculiari: il finanziamento non può superare l’ottanta per cento del valore dell’immobile ipotecato, la banca può invocare la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando questo si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive (art. 40 D.Lgs. 385/1993).
Usura
La legge vieta la pattuizione di interessi usurari. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.). La determinazione del tasso soglia è effettuata periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base dei tassi medi rilevati dalla Banca d’Italia. La disciplina penale dell’usura è contenuta nell’art. 644 c.p.
Promessa di mutuo
Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (art. 1822 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Prova del mutuo – Bonifici bancari e dichiarazioni fiscali come prova dell’erogazione e dell’obbligo restitutorio
- Mutuo – Onere della prova in capo al mutuante
- Usura sopravvenuta – Irrilevanza del superamento successivo del tasso soglia
- Interessi nel contratto di mutuo – Determinazione per relationem
- Mutuo fondiario e mutuo di scopo – Distinzione in base alla causa concreta
- Mutuo di scopo – Mancata realizzazione della finalità e validità del contratto
- Interessi convenzionali – Onere di allegazione dell’usurarietà
- Mutuo infruttifero tra familiari – Prova presuntiva del contratto – Remissione del debito per fatti concludenti – Necessità di volontà abdicativa inequivoca – Inammissibilità della prova testimoniale
- Danno da inadempimento del preliminare — Valutazione equitativa del maggior costo del mutuo