Ipoteca

Apr 12, 2026

Definizione

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (art. 2808 c.c.). A differenza del pegno, l’ipoteca ha ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e rendite dello Stato.

Disciplina normativa

L’ipoteca è disciplinata dagli art. 2808, art. 2809, art. 2810, art. 2811, art. 2812, art. 2813, art. 2814, art. 2815, art. 2816, art. 2817, art. 2818, art. 2819, art. 2820, art. 2821, art. 2822, art. 2823, art. 2824, art. 2825, art. 2826, art. 2827, art. 2828, art. 2829, art. 2830, art. 2831, art. 2832, art. 2833, art. 2834, art. 2835, art. 2836, art. 2837, art. 2838, art. 2839, art. 2840, art. 2841, art. 2842, art. 2843, art. 2844, art. 2845, art. 2846, art. 2847, art. 2848, art. 2849, art. 2850, art. 2851, art. 2852, art. 2853, art. 2854, art. 2855, art. 2856, art. 2857, art. 2858, art. 2859, art. 2860, art. 2861, art. 2862, art. 2863, art. 2864, art. 2865, art. 2866, art. 2867, art. 2868, art. 2869, art. 2870, art. 2871, art. 2872, art. 2873, art. 2874, art. 2875, art. 2876, art. 2877, art. 2878, art. 2879, art. 2880, art. 2881, art. 2882, art. 2883, art. 2884, art. 2885, art. 2886, art. 2887, art. 2888, art. 2889, art. 2890, art. 2891, art. 2892, art. 2893, art. 2894, art. 2895, art. 2896, art. 2897, art. 2898 e art. 2899 c.c.

Caratteri essenziali

Specialità. L’ipoteca deve essere iscritta su beni specificamente indicati e per una somma determinata (art. 2809 c.c.). Il principio di specialità impedisce l’iscrizione su beni genericamente individuati o per un credito indeterminato.

Indivisibilità. L’ipoteca è indivisibile: essa sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte (art. 2809 c.c.).

Pubblicità. L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808 c.c.). Senza l’iscrizione, l’ipoteca non esiste come diritto reale opponibile ai terzi. L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data; l’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada tale termine (art. 2847 c.c.).

Diritto di sequela. Il creditore ipotecario ha diritto di espropriare il bene anche se la proprietà di esso sia passata a un terzo acquirente (art. 2858 c.c.).

Tipi di ipoteca

Ipoteca legale. È concessa dalla legge in determinati casi, come a favore dell’alienante sull’immobile alienato per l’adempimento degli obblighi dell’atto di alienazione (art. 2817 c.c.) e a favore dei coeredi, soci e condividenti sugli immobili assegnati agli altri a garanzia del conguaglio (art. 2817 c.c.).

Ipoteca giudiziale. È concessa a ogni creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione, ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente (art. 2818 c.c.).

Ipoteca volontaria. È concessa per contratto o per atto unilaterale e può essere iscritta solo in base a un atto pubblico o a una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente (art. 2821 c.c.).

Estinzione e cancellazione

L’ipoteca si estingue con la cancellazione dell’iscrizione, consentita quando il credito garantito è estinto, quando il creditore vi rinuncia, quando è dichiarata nulla o annullata, o quando il termine è scaduto. La cancellazione si esegue per ordine del giudice o su consenso del creditore risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2882 c.c.). L’ipoteca si estingue inoltre per mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il ventennio (art. 2847 c.c.).

Giurisprudenza modenese