Definizione
L’insolvenza è lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Essa si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’impotenza patrimoniale del debitore a far fronte in modo regolare e con mezzi normali alle proprie obbligazioni. L’insolvenza si distingue dalla mera inadempienza, che può essere occasionale o volontaria, in quanto denota una situazione obiettiva e tendenzialmente irreversibile di dissesto economico.
Disciplina normativa
Nel sistema previgente, l’art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) definiva lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale come presupposto per la dichiarazione di fallimento, precisando che esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha riformato organicamente la materia, sostituendo il termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale”. L’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice definisce l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’insolvenza costituisce il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e della liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCII).
Il Codice distingue l’insolvenza dalla crisi, definita all’art. 2, comma 1, lett. a), come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. La crisi è presupposto per l’accesso al concordato preventivo (art. 84 CCII) e agli altri strumenti di regolazione della crisi.
L’insolvenza rileva altresì nell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ove il pregiudizio alle ragioni del creditore può derivare anche dallo stato di insolvenza del debitore. Nella disciplina delle obbligazioni solidali, l’art. 1299, comma 2, c.c. prevede che l’insolvenza di uno dei condebitori si ripartisce tra gli altri.
Aspetti processuali
L’accertamento dello stato di insolvenza compete al tribunale, su ricorso del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero (art. 37 CCII). L’onere della prova dello stato di insolvenza grava su chi ne chiede l’accertamento, ma opera una presunzione relativa desumibile dagli inadempimenti e dagli altri fatti esteriori indicati dalla legge. La sentenza che accerta l’insolvenza e apre la liquidazione giudiziale è reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII. Lo stato di insolvenza deve sussistere al momento della pronuncia e non è escluso dalla circostanza che il patrimonio del debitore sia superiore ai debiti, ove manchino i mezzi liquidi per far fronte alle scadenze correnti.
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