Definizione
L’impresa è l’attività economica organizzata, professionalmente esercitata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Essa si contraddistingue per la compresenza di quattro elementi essenziali: economicità dell’attività, organizzazione dei fattori produttivi, professionalità (abitualità e continuità), finalità produttiva. L’impresa costituisce il profilo oggettivo dell’attività, mentre il soggetto che la esercita è l’imprenditore.
Disciplina normativa
Il codice civile non fornisce una definizione autonoma di impresa, ma definisce l’imprenditore all’art. 2082 c.c. come chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Dalla nozione di imprenditore si desume specularmente quella di impresa.
L’art. 2083 c.c. individua il piccolo imprenditore (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti) e coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. L’art. 2135 c.c. definisce l’imprenditore agricolo come colui che esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. L’art. 2195 c.c. individua le categorie di attività che determinano l’iscrizione nel registro delle imprese per l’imprenditore commerciale.
L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa: l’azienda è dunque lo strumento oggettivo attraverso cui si esercita l’impresa. La disciplina del trasferimento d’azienda è dettata dagli artt. 2556-2562 c.c.
Il registro delle imprese, disciplinato dagli artt. 2188-2202 c.c., assicura la pubblicità legale delle imprese e degli atti relativi. L’iscrizione è obbligatoria per l’imprenditore commerciale non piccolo e per le società commerciali.
L’impresa rileva altresì nel diritto della crisi: il D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina gli strumenti di composizione e di regolazione della crisi d’impresa, inclusi la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata. Le società di capitali sono disciplinate dagli art. 2325 c.c. e seguenti, con particolare riferimento alla S.p.A. (art. 2325 c.c.) e alla S.r.l. (art. 2462 c.c.).
Aspetti processuali
Le controversie in materia d’impresa possono essere devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa, istituite dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, competenti per controversie societarie, di proprietà industriale e concorrenza. Nel processo civile, la qualità di imprenditore rileva ai fini dell’assoggettamento alle procedure concorsuali, della competenza, dell’applicazione di norme probatorie specifiche (scritture contabili ex artt. 2709-2711 c.c.) e della giurisdizione (es. foro dell’azienda ex art. 20 c.p.c.). La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’interruzione del processo in cui sia parte la società (art. 300 c.p.c.).
Giurisprudenza modenese
- La cancellazione dell’impresa dal registro CCIAA non ne estingue i rapporti giuridici (che permangono in capo al suo titolare)
- In caso di fallimento, l’azienda od un ramo di essa sono componenti avente un valore economicamente valutabile ai fini di essere considerati oggetto di distrazione
- Assunzione del dipendente da parte dell’impresa concorrente e trasferimento delle conoscenze professionali del medesimo
- Il fideiussore che garantisca le obbligazioni di un’impresa può essere considerato consumatore?
- Cessione del contratto e successione nel rapporto commerciale – Impresa individuale e società subentrante – Presunzione di trasferimento per comportamento concludente
- Fideiussore imprenditore – Esclusione della tutela consumeristica
- Lucro cessante — Irrisarcibilità del mancato utile da impresa non ancora avviata
- Affitto di ramo d’azienda — Mancata successione automatica nel contratto di locazione dell’immobile
- Agevolazioni fiscali ZFU — Revoca per cessazione dell’attività d’impresa nella zona franca e obbligo di comunicazione
- Fondo patrimoniale — Nozione ampia dei bisogni della famiglia comprensiva dei debiti derivanti dall’attività d’impresa
- Cessione d’azienda — Ratio della responsabilità sussidiaria del cessionario ex art. 2560, secondo comma, c.c.
- Cessione d’azienda — Presa visione delle scritture contabili e divieto di praesumptio de praesumpto
- Affitto di ramo d’azienda in centro commerciale — Requisito del “residuo di organizzazione” e contesto del centro commerciale
- Purgazione della mora nell’affitto d’azienda — Irrilevanza del pagamento successivo all’intimazione di sfratto per morosità