Impresa

Apr 13, 2026

Definizione

L’impresa è l’attività economica organizzata, professionalmente esercitata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Essa si contraddistingue per la compresenza di quattro elementi essenziali: economicità dell’attività, organizzazione dei fattori produttivi, professionalità (abitualità e continuità), finalità produttiva. L’impresa costituisce il profilo oggettivo dell’attività, mentre il soggetto che la esercita è l’imprenditore.

Disciplina normativa

Il codice civile non fornisce una definizione autonoma di impresa, ma definisce l’imprenditore all’art. 2082 c.c. come chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Dalla nozione di imprenditore si desume specularmente quella di impresa.

L’art. 2083 c.c. individua il piccolo imprenditore (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti) e coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. L’art. 2135 c.c. definisce l’imprenditore agricolo come colui che esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. L’art. 2195 c.c. individua le categorie di attività che determinano l’iscrizione nel registro delle imprese per l’imprenditore commerciale.

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa: l’azienda è dunque lo strumento oggettivo attraverso cui si esercita l’impresa. La disciplina del trasferimento d’azienda è dettata dagli artt. 2556-2562 c.c.

Il registro delle imprese, disciplinato dagli artt. 2188-2202 c.c., assicura la pubblicità legale delle imprese e degli atti relativi. L’iscrizione è obbligatoria per l’imprenditore commerciale non piccolo e per le società commerciali.

L’impresa rileva altresì nel diritto della crisi: il D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina gli strumenti di composizione e di regolazione della crisi d’impresa, inclusi la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata. Le società di capitali sono disciplinate dagli art. 2325 c.c. e seguenti, con particolare riferimento alla S.p.A. (art. 2325 c.c.) e alla S.r.l. (art. 2462 c.c.).

Aspetti processuali

Le controversie in materia d’impresa possono essere devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa, istituite dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, competenti per controversie societarie, di proprietà industriale e concorrenza. Nel processo civile, la qualità di imprenditore rileva ai fini dell’assoggettamento alle procedure concorsuali, della competenza, dell’applicazione di norme probatorie specifiche (scritture contabili ex artt. 2709-2711 c.c.) e della giurisdizione (es. foro dell’azienda ex art. 20 c.p.c.). La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’interruzione del processo in cui sia parte la società (art. 300 c.p.c.).

Giurisprudenza modenese