Definizione
La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). Si tratta di una garanzia personale che si affianca all’obbligazione principale del debitore, senza sostituirla.
Disciplina normativa
La fideiussione è disciplinata dagli art. 1936, art. 1937, art. 1938, art. 1939, art. 1940, art. 1941, art. 1942, art. 1943, art. 1944, art. 1945, art. 1946, art. 1947, art. 1948, art. 1949, art. 1950, art. 1951, art. 1952, art. 1953, art. 1954, art. 1955, art. 1956 e art. 1957 c.c.
Caratteri essenziali
La fideiussione presenta i seguenti caratteri fondamentali:
Accessorietà. L’obbligazione del fideiussore è accessoria rispetto a quella principale: non può eccederne l’importo né essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c.). Se l’obbligazione principale è invalida, è invalida anche la fideiussione, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace (art. 1939 c.c.).
Solidarietà. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito (art. 1944 c.c.). Le parti possono tuttavia convenire il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Forma. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa (art. 1937 c.c.): non è ammessa fideiussione tacita o per comportamento concludente.
Surrogazione. Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.) e ha diritto di regresso per l’intero importo pagato (art. 1950 c.c.).
Eccezioni opponibili. Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall’incapacità (art. 1945 c.c.).
Fideiussione omnibus
La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione futura o condizionale (art. 1938 c.c.). In tal caso, la legge richiede la previsione di un importo massimo garantito. La cosiddetta fideiussione omnibus è quella con cui il garante si obbliga a garantire tutte le obbligazioni, presenti e future, che il debitore principale assumerà verso il creditore, tipicamente un istituto bancario.
Estinzione
La fideiussione si estingue, oltre che per le cause generali di estinzione delle obbligazioni, per le cause specifiche previste dagli art. 1955, art. 1956 e art. 1957 c.c.: liberazione del fideiussore per fatto del creditore (art. 1955 c.c.), per mancata vigilanza del creditore sulla solvibilità del debitore in caso di fideiussione a tempo indeterminato (art. 1956 c.c.), e per mancata tempestiva proposizione delle istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione (art. 1957 c.c.).
Giurisprudenza modenese
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