Definizione
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 769 c.c.). Costituisce il principale atto di liberalità tra vivi nell’ordinamento civile italiano.
Disciplina normativa
La donazione è disciplinata dagli art. 769, art. 770, art. 771, art. 772, art. 773, art. 774, art. 775, art. 776, art. 777, art. 778, art. 779, art. 780, art. 781, art. 782, art. 783, art. 784, art. 785, art. 786, art. 787, art. 788, art. 789, art. 790, art. 791, art. 792, art. 793, art. 794, art. 795, art. 796, art. 797, art. 798, art. 799, art. 800, art. 801, art. 802, art. 803, art. 804, art. 805, art. 806, art. 807, art. 808 e art. 809 c.c. Ulteriori disposizioni rilevanti si trovano nella disciplina delle successioni, con particolare riguardo alla collazione (art. 737, art. 738 e art. 739 c.c.) e alla riduzione delle donazioni lesive della quota di legittima (art. 553, art. 554, art. 555 e art. 556 c.c.).
Caratteri essenziali
Spirito di liberalità. Elemento qualificante della donazione è lo spirito di liberalità (animus donandi), che distingue la donazione dai contratti a titolo oneroso. Esso consiste nella consapevole volontà di arricchire il donatario senza corrispettivo.
Forma. La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, con la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.). La forma solenne è richiesta a garanzia della ponderatezza della volontà del donante. L’unica eccezione riguarda la donazione di modico valore avente ad oggetto beni mobili, che è valida purché vi sia stata la tradizione (art. 783 c.c.).
Capacità. Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (art. 774 c.c.). Possono invece ricevere per donazione anche i nascituri, purché già concepiti al tempo della donazione, o i figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, ancorché non ancora concepiti (art. 784 c.c.).
Irrevocabilità. La donazione, una volta accettata, è irrevocabile (art. 782 c.c.), salvo che per le cause tassativamente previste dalla legge: ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) e sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.).
Donazione indiretta
La donazione indiretta (o liberalità non donativa) si realizza quando l’arricchimento del beneficiario è conseguito mediante un negozio diverso dalla donazione tipica, come l’acquisto di un immobile con denaro fornito da un terzo o la rinuncia a un credito a favore del debitore. Le donazioni indirette non richiedono la forma dell’atto pubblico (art. 809 c.c.), ma sono soggette alle norme sulla collazione e sulla riduzione.
Revocazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine quando il donatario ha commesso gravi atti contro il donante o i suoi congiunti (art. 801 c.c.). Può altresì essere revocata per sopravvenienza di figli, se il donante, al tempo della donazione, non aveva o ignorava di avere figli o discendenti (art. 803 c.c.). La domanda di revocazione per ingratitudine deve essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (art. 802 c.c.).
Donazione e successione
Le donazioni sono soggette a riduzione se lesive della quota di legittima spettante ai legittimari (art. 553 e art. 555 c.c.). I donatari sono inoltre tenuti alla collazione, ossia al conferimento del valore dei beni donati nella massa ereditaria, al fine di assicurare la parità di trattamento tra i coeredi (art. 737 c.c.).
Giurisprudenza modenese
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