Condizione

Apr 13, 2026

Definizione

La condizione è l’elemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l’efficacia o la risoluzione di uno o più effetti del negozio giuridico (art. 1353 c.c.). La condizione esprime l’esigenza delle parti di subordinare l’operatività del contratto al verificarsi di un evento non ancora determinato al momento della stipulazione.

Disciplina normativa

La condizione è disciplinata dagli artt. 1353-1361 c.c. Si distingue in condizione sospensiva, quando il verificarsi dell’evento determina il prodursi degli effetti del contratto, e condizione risolutiva, quando il verificarsi dell’evento determina la cessazione degli effetti già prodotti.

In relazione alla causa dell’evento dedotto in condizione, si distingue tra condizione casuale (dipendente dal caso o dalla volontà di terzi), potestativa (dipendente dalla volontà di una delle parti) e mista (dipendente in parte dal caso e in parte dalla volontà di una delle parti). È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o del debitore (c.d. condizione meramente potestativa, art. 1355 c.c.).

È nulla altresì la condizione illecita, ossia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, che rende nullo il contratto cui è apposta (art. 1354, comma 1, c.c.). La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; si ha come non apposta se è risolutiva (art. 1354, comma 2, c.c.).

Durante la pendenza della condizione, la parte che ha un diritto subordinato a condizione può compiere atti conservativi (art. 1356 c.c.). L’avveramento della condizione ha effetto retroattivo, salvo che per volontà delle parti o per la natura del rapporto i suoi effetti debbano essere riportati a un momento diverso (art. 1360 c.c.). La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (c.d. finzione di avveramento, art. 1359 c.c.).

Aspetti processuali

Sul piano processuale, l’onere della prova dell’avveramento o del mancamento della condizione grava sulla parte che intende far valere gli effetti del contratto condizionato. La parte che invoca la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. deve provare che la condizione è mancata per causa imputabile alla controparte che aveva interesse contrario al suo verificarsi. Le controversie relative alla qualificazione della condizione come sospensiva o risolutiva e alla natura meramente potestativa della stessa sono devolute al giudice del merito.

Giurisprudenza modenese