Definizione
La compravendita (o vendita) è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.). È il contratto più diffuso nella pratica giuridica e costituisce il modello dei contratti di scambio a prestazioni corrispettive.
Disciplina normativa
La compravendita è disciplinata dagli art. 1470, art. 1471, art. 1472, art. 1473, art. 1474, art. 1475, art. 1476, art. 1477, art. 1478, art. 1479, art. 1480, art. 1481, art. 1482, art. 1483, art. 1484, art. 1485, art. 1486, art. 1487, art. 1488, art. 1489, art. 1490, art. 1491, art. 1492, art. 1493, art. 1494, art. 1495, art. 1496, art. 1497, art. 1498, art. 1499, art. 1500, art. 1501, art. 1502, art. 1503, art. 1504, art. 1505, art. 1506, art. 1507, art. 1508, art. 1509, art. 1510, art. 1511, art. 1512, art. 1513, art. 1514, art. 1515, art. 1516, art. 1517, art. 1518, art. 1519, art. 1520, art. 1521, art. 1522, art. 1523, art. 1524, art. 1525, art. 1526, art. 1527, art. 1528, art. 1529, art. 1530, art. 1531, art. 1532, art. 1533, art. 1534, art. 1535, art. 1536, art. 1537, art. 1538, art. 1539, art. 1540, art. 1541, art. 1542, art. 1543, art. 1544, art. 1545, art. 1546 e art. 1547 c.c.
Caratteri essenziali
Effetto traslativo. La compravendita è un contratto ad effetti reali: il trasferimento della proprietà o del diritto si verifica per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.), senza necessità di consegna. Nella vendita di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasferisce con l’individuazione (art. 1378 c.c.).
Obblighi del venditore. Il venditore è obbligato a consegnare la cosa al compratore, a fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto, e a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa (art. 1476 c.c.).
Obblighi del compratore. L’obbligazione principale del compratore è quella di pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto (art. 1498 c.c.).
Garanzia per vizi. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). Il compratore deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza (art. 1495 c.c.), e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna.
Garanzia per evizione. Il venditore è altresì tenuto a garantire il compratore dall’evizione totale o parziale della cosa (art. 1483 e art. 1484 c.c.), ossia dal rischio che un terzo vanti sulla cosa diritti prevalenti su quelli del compratore.
Vendita di cose immobili
La vendita immobiliare richiede la forma scritta a pena di nullità (art. 1350, n. 1, c.c.) e produce effetti nei confronti dei terzi solo con la trascrizione (art. 2643, n. 1, c.c.). In caso di doppia alienazione, prevale chi per primo ha trascritto il proprio titolo di acquisto (art. 2644 c.c.). Nella vendita a corpo, il prezzo è determinato per l’immobile nel suo insieme; nella vendita a misura, è determinato in ragione di un prezzo per unità di misura (art. 1537 e art. 1538 c.c.).
Vendita di cose mobili
Nella vendita di cose mobili, se il compratore non si presenta a ricevere la cosa acquistata o non ne offre il prezzo, il venditore, trascorsi otto giorni dalla costituzione in mora, può far vendere la cosa per conto e a spese del compratore (art. 1515 c.c.). Specifiche disposizioni regolano la vendita con riserva di proprietà (art. 1523, art. 1524 e art. 1525 c.c.), nella quale il compratore acquista la proprietà con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Giurisprudenza modenese
- Compravendita con clausola FCA — Trasferimento del rischio al compratore e permanenza della garanzia per vizi
- Denuncia dei vizi – Sufficienza della denuncia generica
- Compravendita – Domanda di manleva del venditore contro il proprio fornitore – Rigetto per mancanza di inadempimento dell’acquirente
- Contratto preliminare di compravendita immobiliare – Risoluzione di diritto per diffida ad adempiere – Mancata comparizione del promittente venditore al rogito
- Azione di rivendica – Compravendita immobiliare – Acquisto a titolo derivativo – Mancanza di continuità nella catena traslativa – Rigetto della domanda di rivendica
- Compravendita di area industriale — Interpretazione estensiva della clausola contrattuale sulle «bonifiche»
- Vendita immobiliare con usufrutto – Compensazione in natura in luogo del prezzo
- Preliminare di compravendita – Inadempimento del promissario acquirente e gravità
- Competenza giurisdizionale nella compravendita internazionale di beni – criterio del luogo di consegna ex art. 7 Reg. UE n. 1215/2012