Definizione
La clausola penale è la pattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione a cui il debitore è tenuto in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione (art. 1382 c.c.). Essa assolve una duplice funzione: da un lato, quella di liquidazione anticipata e forfettaria del danno, dispensando il creditore dall’onere della prova; dall’altro, quella di rafforzamento del vincolo obbligatorio, incentivando l’adempimento.
Disciplina normativa
La clausola penale è disciplinata dagli artt. 1382-1384 c.c. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno effettivamente subito dal creditore (art. 1382, comma 2, c.c.): il creditore non può pretendere il risarcimento del danno ulteriore, salvo che sia stata convenuta la risarcibilità del danno eccedente la penale.
La penale ha effetto limitativo della responsabilità del debitore: il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo (art. 1383 c.c.). Pertanto, la penale prevista per l’inadempimento opera in alternativa alla prestazione principale, mentre la penale per il ritardo si cumula con essa.
Il giudice può ridurre equamente la penale se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte o se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento (art. 1384 c.c.). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 18128/2005) ha chiarito che il potere di riduzione della penale è esercitabile anche d’ufficio dal giudice, e che la valutazione della manifesta eccessività va condotta con riferimento all’interesse del creditore all’adempimento, non al danno effettivo.
La clausola penale si distingue dalla caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) e dalla caparra penitenziale (art. 1386 c.c.), in quanto la penale non comporta la dazione di una somma al momento della conclusione del contratto, ma opera come predeterminazione del risarcimento dovuto al verificarsi dell’inadempimento o del ritardo.
Aspetti processuali
Sul piano processuale, il creditore che agisce per il pagamento della penale è dispensato dalla prova del danno: è sufficiente la prova dell’inadempimento o del ritardo e dell’esistenza della clausola penale. Il debitore che intenda ottenere la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. deve allegare e provare i fatti a fondamento della richiesta, fermo restando il potere officioso del giudice. La domanda di riduzione della penale può essere proposta anche in via di eccezione nel corso del giudizio di primo grado.
Giurisprudenza modenese
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