Definizione
L’avvocato è il professionista iscritto all’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine, abilitato all’esercizio della professione forense e alla rappresentanza e difesa delle parti nei giudizi civili, penali, amministrativi e contabili, nonché all’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale. La professione di avvocato è disciplinata in via organica dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), che ha sostituito il r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e si completa con il codice deontologico forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense. La funzione dell’avvocato è qualificata dall’art. 24 Cost. quale strumento di effettività del diritto di difesa.
Accesso alla professione e albo
L’accesso alla professione di avvocato presuppone il conseguimento del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, lo svolgimento del tirocinio professionale (con le modalità previste dall’art. 41 della legge n. 247/2012) e il superamento dell’esame di Stato, disciplinato dall’art. 46 della medesima legge. L’iscrizione all’albo, tenuto dal Consiglio dell’Ordine circondariale (art. 15 L. 247/2012), è condizione necessaria per l’esercizio della professione. L’avvocato che abbia maturato almeno dodici anni di esercizio può essere iscritto, previo superamento di apposito esame o valutazione, nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribunale superiore delle acque pubbliche), ai sensi dell’art. 22 L. 247/2012.
Incarico professionale, procura e compenso
L’attività professionale dell’avvocato si fonda sul contratto di patrocinio, inquadrabile tra i contratti di prestazione d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. Per il conferimento del potere di rappresentanza processuale è necessaria la procura alle liti, rilasciata ai sensi degli art. 83 e art. 84 c.p.c., in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o apposta a margine o in calce dell’atto introduttivo. La prestazione professionale genera il diritto al compenso disciplinato dall’art. 13 della legge n. 247/2012 e, in assenza di accordo tra le parti, dai parametri ministeriali di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modificazioni). Il compenso può essere liquidato con provvedimento del giudice, anche in sede di decreto ingiuntivo ex art. 636 c.p.c., a carico della parte soccombente o del cliente.
Doveri deontologici e responsabilità
L’avvocato è tenuto all’osservanza dei doveri di probità, dignità, decoro, diligenza, competenza, fedeltà e riservatezza (artt. 3, 9 e 13 del codice deontologico forense), nonché del segreto professionale di cui all’art. 6 L. 247/2012, tutelato anche dall’art. 200 c.p.p. La responsabilità civile dell’avvocato verso il cliente è responsabilità contrattuale per inadempimento ex art. 1218 c.c., da valutarsi alla luce del parametro di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.; essa si caratterizza come obbligazione di mezzi e presuppone la prova, a carico del cliente, del nesso causale tra la condotta e il pregiudizio subito, secondo il criterio del “più probabile che non”. Sul piano disciplinare, l’avvocato risponde delle violazioni deontologiche davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, con possibilità di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (artt. 50 ss. l. 247/2012).
Incompatibilità, sospensione e cancellazione
L’art. 18 della legge n. 247/2012 disciplina le incompatibilità dell’esercizio della professione forense con altre attività, in particolare con ogni forma di lavoro subordinato (salvo eccezioni per il part-time e per il pubblico impiego a tempo parziale) e con l’esercizio di attività d’impresa. L’avvocato può essere sospeso dall’esercizio della professione in via cautelare o per effetto di sanzione disciplinare (art. 52 e art. 60 L. 247/2012). La cancellazione dall’albo può essere volontaria o conseguire a perdita dei requisiti, incompatibilità sopravvenuta o sanzione disciplinare più grave (art. 17 L. 247/2012). Particolare rilevanza riveste l’istituto del gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato) disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che garantisce l’accesso alla difesa tecnica ai non abbienti.
Giurisprudenza modenese
- Responsabilità professionale dell’avvocato — Nesso di causalità — Giudizio controfattuale e concorso del cliente
- Responsabilità professionale dell’avvocato — Nesso causale e giudizio controfattuale
- Responsabilità professionale dell’avvocato — Obbligazione di mezzi e criterio di diligenza qualificata
- Responsabilità professionale dell’avvocato — Obbligazione di mezzi e prova del nesso causale
- Responsabilità professionale dell’avvocato — Interruzione del nesso causale per fatto del cliente
- Responsabilità professionale – avvocato – comunicazione di coordinate bancarie tramite e-mail ordinaria – esclusione dell’obbligo di utilizzo della PEC
- Compenso dell’avvocato per attività stragiudiziale – Forma del mandato e determinazione del valore dell’affare
- Professione forense — Nullità del patto di quota lite ai sensi dell’art. 13 L. 247/2012
- Condanna alle spese a carico del difensore — Responsabilità per mancata verifica della persistenza del mandante
- Rapporto di patrocinio – procura alle liti come mero indice presuntivo – onere della prova del mandato professionale
- Procura alle liti — Estensione dal procedimento monitorio all’opposizione
- [Speciale deontologia] Falsa testimonianza, infedele patrocinio, frode processuale – Radiazione e cancellazione di diritto dall’albo o registro: si applica la “vecchia” legge professionale