Definizione
L’arricchimento senza causa (o ingiustificato arricchimento) è l’istituto in forza del quale chi si è arricchito senza giusta causa a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 2041 c.c.). L’azione di arricchimento costituisce un rimedio generale e residuale volto a correggere spostamenti patrimoniali privi di idonea giustificazione giuridica.
Disciplina normativa
L’arricchimento senza causa è disciplinato dagli artt. 2041-2042 c.c. I presupposti dell’azione sono: l’arricchimento di un soggetto, la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, il nesso di causalità tra arricchimento e impoverimento, e l’assenza di una giusta causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale.
L’indennizzo è limitato alla minor somma tra l’arricchimento conseguito e l’impoverimento subito (art. 2041, comma 1, c.c.). Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda (art. 2041, comma 2, c.c.).
Carattere fondamentale dell’azione di arricchimento è la sua sussidiarietà (art. 2042 c.c.): essa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. La sussidiarietà opera non solo quando un’altra azione sia stata effettivamente esperita, ma anche quando essa sia astrattamente esperibile, salvo che sia stata respinta per ragioni di rito o per altra causa non attinente al merito del diritto fatto valere.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto, riconoscendone l’esperibilità anche nei confronti della pubblica amministrazione per le prestazioni rese in difetto di valido contratto, purché vi sia stato un riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte dell’ente pubblico secondo le forme previste dalla legge.
Aspetti processuali
L’azione di arricchimento senza causa si prescrive nel termine ordinario di dieci anni ai sensi dell’art. 2946 c.c. L’onere della prova grava sull’attore, il quale deve dimostrare l’arricchimento del convenuto, il proprio impoverimento, il nesso causale e l’assenza di giusta causa. Il convenuto può difendersi provando l’esistenza di un titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale. La sussidiarietà dell’azione costituisce un presupposto processuale che il giudice può rilevare anche d’ufficio.
Giurisprudenza modenese
- L’azione di arricchimento senza causa costituisce l’extrema ratio
- Arricchimento senza causa e preclusioni processuali
- L’azione di arricchimento senza causa ha natura residuale
- L’azione generale di arricchimento non è esperibile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale
- Azione generale di arricchimento: la prescrizione non è condizionata dalla natura sussidiaria
- [Appello Bologna] Azione di arricchimento senza causa – Inammissibilità in presenza di illecito aquiliano