Appalto

Apr 12, 2026

Definizione

L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). Si distingue dal contratto d’opera per la presenza di un’organizzazione di tipo imprenditoriale in capo all’appaltatore.

Disciplina normativa

L’appalto è disciplinato dagli art. 1655, art. 1656, art. 1657, art. 1658, art. 1659, art. 1660, art. 1661, art. 1662, art. 1663, art. 1664, art. 1665, art. 1666, art. 1667, art. 1668, art. 1669, art. 1670, art. 1671, art. 1672, art. 1673, art. 1674, art. 1675, art. 1676 e art. 1677 c.c.

Caratteri essenziali

Organizzazione imprenditoriale e rischio. L’elemento qualificante dell’appalto è l’assunzione, da parte dell’appaltatore, dell’organizzazione dei mezzi necessari e della gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.). L’appaltatore è un imprenditore che impiega capitali, materiali e manodopera per conseguire il risultato promesso.

Materia. Se la materia è fornita in tutto o in parte dal committente, l’appaltatore deve conformarsi alle prescrizioni ricevute e, se i materiali forniti sono inidonei, deve darne avviso al committente (art. 1658 c.c.).

Variazioni. L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera senza l’autorizzazione del committente (art. 1659 c.c.). Il committente può ordinare variazioni al progetto purché il loro importo non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto (art. 1661 c.c.).

Verifica e accettazione. Il committente ha diritto di verificare, a proprie spese, lo svolgimento dei lavori e lo stato dei materiali (art. 1662 c.c.). L’opera si considera accettata se il committente, avutane consegna, non la verifica tempestivamente o non ne denuncia le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (art. 1665 c.c.).

Corrispettivo. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe professionali o agli usi, e in mancanza è determinata dal giudice (art. 1657 c.c.).

Garanzia per difformità e vizi

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera (art. 1667 c.c.). Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta; l’azione si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito; se le difformità o i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.).

Responsabilità per rovina e difetti di immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se l’opera, nel corso di dieci anni dal compimento, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.). La norma configura una responsabilità di natura extracontrattuale, invocabile anche dal terzo acquirente dell’immobile.

Recesso del committente

Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Giurisprudenza modenese