Nel caso di clausola penale prevista per il ritardo (art. 1382 cc), la condanna giudiziale può esclusivamente riguardare il danno già prodottosi, giacché la condanna in futuro è ammissibile solo nelle ipotesi eccezionalmente previste (ad es., canoni a scadere nel caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore). [...]
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