L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (art. 1256 cc co. 1).
Sinonimi:
impossibilità sopravvenuta
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (art. 1256 cc co. 1).
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