L’autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito, quindi l’improcedibilità della domanda, mentre l’azione nei confronti del […]
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.