I contratti bancari (nella specie: mutuo) devono rivestire la forma scritta a pena di nullità (art. 117 TUB – D.Lgs. n. 385/1993). La produzione in giudizio di detti contratti, ad opera della parte che non aveva sottoscritto, costituisce equipollente della sottoscrizione mancante e risulta quindi rispettato il requisito della forma scritta. Tribunale di Modena (Rimondini), […]
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